31lug2019

30 Luglio 2019 Banca d’Italia Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

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Banca d’Italia con Provvedimento pubblicato in data 30 Luglio ha fornito le “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”.
Le Disposizioni danno attuazione, in linea con la normativa europea, a:
a) le previsioni in materia di adeguata verifica della clientela (in particolare, cfr. articoli 17- 30) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (cd. quarta direttiva antiriciclaggio);
b) gli Orientamenti congiunti delle Autorità di vigilanza europee emanati il 26 giugno 2017 ai sensi degli articoli 17 e 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 (cd. quarta direttiva antiriciclaggio), sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali.
I destinatari si adeguano alle Disposizioni a partire dal 1° gennaio 2020. In relazione ai clienti acquisiti prima dell’entrata in vigore delle Disposizioni per i quali la disciplina previgente al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, stabiliva forme di esenzione dagli obblighi di adeguata verifica, la Banca d’Italia si attende che siano raccolti al primo contatto utile, e comunque non oltre il 30 giugno 2020, i dati e i documenti identificativi eventualmente mancanti

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